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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che,
a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una
domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono
essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre
il 30 giugno 1981.