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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente
individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al
decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonche' quelle di
cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o
domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti
residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si
applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o
domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata
e Campania nonche' nei comuni della regione Puglia individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali e'
prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti,
residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al precedente primo comma, nonche' ai soggetti danneggiati di
cui al precedente secondo comma.
L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli
14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 1980, n. 874, nonche' nell'articolo 10 del decreto-legge
5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 1980, n. 875, e' soppressa.
Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze,
applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le
disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di
aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e' prorogato
fino al 30 giugno 1981.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal
quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
874, deva essere emanato entro il 31 maggio 1981";
Sono conseguentemente soppressi gli allegati A e B.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - Per fruire delle provvidenze di cui al precedente
articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4
del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in
carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilita',
deve attestare che il richiedente risiede o e' domiciliato ovvero ha
sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle
seguenti situazioni: >a) lesioni personali; b) perdita di congiunti;
c) danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale,
turistica; d) danni al patrimonio immobiliare; e) perdita
dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attivita'
professionale.
Il requisito della residenza ovvero del domicilio non e'
richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d)
dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Art. 1-ter. - Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole "nelle regioni
Basilicata e Campania".
Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.
Art. 1-quater. - Il debitore, nei casi in cui, a norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874,
si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza
degli effetti cambiari, e' tenuto alla corresponsione, in favore del
creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione
dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile
dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1 febbraio 1981.
Art. 1-quinquies. - Per le forniture e le lavorazioni da compiersi
con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere
preferite, a parita' di condizioni, le imprese artigiane ed
industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.
Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le
relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218";
dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno
scolastico 1980-81 gli esami di maturita' negli istituti di
istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e
legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni composte dagli
stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro
esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.
Ai componenti interni delle commissioni e' corrisposta la meta' del
compenso gia' previsto per i commissari degli esami di Stato".