Legge Ordinaria n. 128 del 15/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1981 n. 104)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il   decreto-legge   13   febbraio   1981,   n.   19,   concernente
individuazione dei comuni colpiti dal  sisma  del  novembre  1980  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 874, al decreto-legge 5  dicembre  1980,  n.  799,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e  al
decreto-legge 31 gennaio  1981,  n.  11,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonche'  quelle  di
cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai  soggetti  residenti  o
domiciliati o aventi sede  nei  comuni  disastrati,  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per  i  soggetti
residenti o domiciliati o  aventi  sede  nei  comuni  disastrati,  si
applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati,  residenti  o
domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata
e Campania nonche' nei comuni della regione  Puglia  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali  e'
prevista l'applicazione a  tutti  i  soggetti  residenti  nei  comuni
individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella  legge
22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i  soggetti,
residenti  o  domiciliati  o  aventi  sede  nei  comuni   disastrati,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
di cui al precedente primo comma, nonche' ai soggetti danneggiati  di
cui al precedente secondo comma. 
    L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli
14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del  decreto-legge
26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella  legge
22 dicembre 1980, n. 874, nonche' nell'articolo 10 del  decreto-legge
5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni,  nella  legge
22 dicembre 1980, n. 875, e' soppressa. 
    Il commissario straordinario, in presenza di  motivate  esigenze,
applica in tutti i comuni delle  regioni  Basilicata  e  Campania  le
disposizioni  previste  dagli  articoli  14-bis  e  14-quinquies  del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.  Il  periodo  di
aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo  14-quinquies  del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980,  n.  874,  e'  prorogato
fino al 30 giugno 1981. 
    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal
quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre  1980,  n.
776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980,  n.
874, deva essere emanato entro il 31 maggio 1981"; 
    Sono conseguentemente soppressi gli allegati A e B. 
    Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: 
    "Art. 1-bis. - Per fruire delle provvidenze di cui al  precedente
articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4
del  decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.  874,  rilasciata  in
carta semplice dal sindaco sotto la  sua  personale  responsabilita',
deve attestare che il richiedente risiede o e' domiciliato ovvero  ha
sede nel comune e versa, a causa  del  sisma,  in  almeno  una  delle
seguenti situazioni: >a) lesioni personali; b) perdita di  congiunti;
c) danni all'azienda agricola, industriale,  artigiana,  commerciale,
turistica;  d)  danni   al   patrimonio   immobiliare;   e)   perdita
dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attivita'
professionale. 
    Il  requisito  della  residenza  ovvero  del  domicilio  non   e'
richiesto per la concessione dei contributi di cui  alla  lettera  d)
dell'articolo  3  del  decreto-legge  26  novembre  1980,   n.   776,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. 
  Art. 1-ter. - Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge  26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge  22
dicembre 1980, n.  874,  sono  soppresse  le  parole  "nelle  regioni
Basilicata e Campania". 
  Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980. 
  Art.  1-quater.  -  Il  debitore,  nei  casi  in   cui,   a   norma
dell'articolo  4  del  decreto-legge  26  novembre  1980,   n.   776,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.  874,
si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza
degli effetti cambiari, e' tenuto alla corresponsione, in favore  del
creditore, di  un  compenso,  da  erogarsi  all'atto  dell'estinzione
dell'obbligazione,  in  misura  pari  all'1,50  per   cento   mensile
dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1 febbraio 1981. 
  Art. 1-quinquies. - Per le forniture e le lavorazioni da  compiersi
con oneri comunque a carico del  fondo  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.  874,  devono  essere
preferite,  a  parita'  di  condizioni,  le  imprese   artigiane   ed
industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania. 
  Alle  relazioni  di  cui  all'articolo   1,   quinto   comma,   del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le
relazioni di cui all'articolo 113,  quarto  comma,  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218"; 
  dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 2-bis. - Nelle  regioni  Basilicata  e  Campania  per  l'anno
scolastico  1980-81  gli  esami  di  maturita'  negli   istituti   di
istruzione  di  secondo  grado,  statali,  pareggiati,  parificati  e
legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni  composte  dagli
stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro
esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione. 
  Ai componenti interni delle commissioni e' corrisposta la meta' del
compenso gia' previsto per i commissari degli esami di Stato". 
 

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