Legge Ordinaria n. 140 del 16/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1981 n. 108)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il  decreto-legge  14  febbraio  1981,  n.   24,   recante   misure
eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione  nelle  zone
terremotate della Campania e della Basilicata e' convertito in  legge
con le seguenti modificazioni: 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  provvede  con  propri
decreti  ad  integrare,  sostituire  o  confermare  i  membri   delle
commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata
in modo tale che ciascuna risulti cosi' composta: 
    dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  o  da  un
Sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente; 
    da un membro della  giunta  regionale  designato  dal  presidente
della giunta stessa con funzioni di vice-presidente; 
    da due membri designati con voto limitato ad  uno  dal  consiglio
regionale della regione interessata; 
    da  sei  membri  designati  dalle  associazioni   sindacali   dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
    da quattro membri  designati  dalle  associazioni  sindacali  dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di
questi almeno uno deve  essere  designato  dalle  associazioni  delle
imprese a partecipazione statale  ed  uno  dalle  associazioni  delle
imprese cooperative; 
    da due membri designati dalle associazioni sindacali  dei  datori
di lavoro non industriali  e  dei  lavoratori  autonomi  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 
  Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto  il
direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro   e   della   massima
occupazione. 
  Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego
viene nominato un membro supplente. 
  Nelle more delle procedure amministrative di attuazione  di  quanto
previsto nel primo comma,  le  commissioni  regionali  continuano  ad
espletare regolarmente le loro funzioni. 
  In  relazione  alla  materia  trattata   e   tenuto   conto   delle
caratteristiche del mercato del lavoro,  possono  essere  chiamati  a
partecipare ai lavori  della  commissione,  senza  diritto  di  voto,
rappresentanti di organizzazioni sindacali anche  settoriali,  ovvero
il sovraintendente regionale scolastico od un  suo  delegato,  ovvero
rappresentanti delle universita' operanti  nella  regione,  designati
dai rispettivi rettori. 
  Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni  regionali
per  l'impiego  realizzeranno  i  necessari  coordinamenti   con   le
commissioni regionali per la manodopera agricola di cui  all'articolo
2  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. 
  Le  commissioni  regionali  possono  costituire  al  loro   interno
sottocommissioni  per  l'esame  di  particolari  problemi.  Di   tali
sottocommissioni,  a  seconda  della   specificita'   della   materia
trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al
quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo. 
  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli: 
  Art. 1-bis. -  Le  commissioni  regionali  di  cui  all'articolo  1
costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo
di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro,  ivi  compresi
quelli  in  agricoltura,  nell'ambito  delle  direttive  emanate  dal
Ministero del lavoro. 
  I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori  nelle  liste
per il collocamento ordinario e per la mobilita' interaziendale, e di
avviamento al  lavoro  degli  stessi,  possono  essere  modificati  o
sostituiti dalle commissioni regionali per  l'impiego,  con  delibera
motivata, al fine di rendere detti criteri e  procedure  maggiormente
rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione  e  dello
sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata. 
  Le  delibere  di  cui  al  comma  precedente  sono   immediatamente
sottoposte  all'approvazione  del  Ministro  del   lavoro   e   della
previdenza sociale, ed  acquistano  efficacia  il  giorno  successivo
all'approvazione stessa. 
  Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che  assumono
la  denominazione  di  agenzie  per  l'impiego  e   delle   strutture
periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 
    a)  promuovono  attivita'  di  elaborazione  e  di  studio  della
struttura del mercato del lavoro  e  delle  dinamiche  occupazionali,
anche in base all'evoluzione  tecnologica  e  all'organizzazione  del
lavoro, in collaborazione con le istituzioni  universitarie  presenti
sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici  delle  regioni,
delle camere di commercio, degli enti locali e con le  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; 
    b) propongono gli interventi atti a stimolare  gli  incrementi  o
sostenere i livelli occupazionali anche in ordine  all'esecuzione  di
opere pubbliche o di servizi di pubblica utilita'; 
    c) svolgono attivita' di analisi e di sperimentazione in  materia
di accertamento dei livelli di professionalita'  e  delle  specifiche
attitudini professionali dei lavoratori disoccupati; 
    d) assumono ogni opportuna iniziativa per  stimolare,  attraverso
un rapporto di consultazione permanente con le parti  sociali  e  gli
enti pubblici, l'attuazione di programmi  di  intervento  finalizzati
all'occupazione, anche definendo le  modalita'  per  il  reclutamento
della manodopera necessaria; 
    e) promuovono, anche tramite contatti  diretti  con  le  imprese,
l'utilizzazione dei mezzi di  comunicazione  di  massa,  al  fine  di
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
    f)  promuovono  l'organizzazione  da  parte  dell'amministrazione
regionale delle necessarie attivita' di orientamento e di  formazione
professionale; 
    g) adottano ogni opportuna  iniziativa  per  lo  sviluppo  ed  il
sostegno della cooperazione; 
    h) sperimentano forme specifiche  di  inserimento  al  lavoro  di
lavoratori  affetti   da   minorazioni   fisiche   o   psichiche   in
collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative
con le attivita' di orientamento, di formazione  e  di  riadattamento
svolte ed organizzate dalla regione; tali  forme  di  inserimento  al
lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di
lavoratori  difficilmente  collocabili  preventivamente   individuate
dalla commissione regionale; 
    i) mantengono i  necessari  contatti  con  le  forze  sociali  ed
economiche  e  con  gli  organi   della   scuola   finalizzati   alla
integrazione delle relative esigenze  ed  alla  massima  cooperazione
sociale. 
  Le  agenzie,  che  agiscono  nell'ambito  delle   direttive   delle
rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto
con gli organi preposti al collocamento della manodopera,  effettuano
i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti  nelle  liste  di
avviamento al lavoro. 
  Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie,  dispongono
l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati
svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione. 
  Art. 1-ter. - Il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,
entro un mese dall'entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, determina,  sulla  base  delle  proposte  formulate
dalle commissioni  regionali  interessate,  con  propri  decreti,  la
struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego. 
  Presso le agenzie di cui all'articolo  1-bis,  su  richiesta  delle
commissioni regionali,  puo'  essere  comandato  personale  da  altre
amministrazioni dello Stato, dagli  enti  locali,  da  enti  pubblici
economici e non economici, dalle  universita',  restando  i  relativi
oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse
possono formulare, qualora se  ne  ravvisi  la  necessita',  motivate
proposte per la utilizzazione, con contratto  a  termine  di  diritto
privato  di  durata  non  superiore   a   tre   anni,   eventualmente
rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalita' e  di
pluriennale, comprovata esperienza  nel  campo  delle  politiche  del
lavoro. 
  Il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  fissa,  di
concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti  di  personale  da
assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone  il
relativo trattamento economico. Delle segreterie puo' essere chiamato
a far parte personale degli enti soppressi. 
  All'articolo 2, al primo comma,  dopo  la  parola  territoriale  e'
aggiunta la seguente: subcomunale, 
  al secondo comma, le parole: da tre rappresentanti  dei  datori  di
lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori sono sostituite con  le
seguenti:  da  quattro  rappresentanti  dei  lavoratori  e   da   tre
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro,  di  cui   almeno   uno   in
rappresentanza dei lavoratori autonomi; 
  al terzo comma, sono soppresse le parole:  esclusa  la  commissione
istituita nel comune sede di circoscrizione; 
  all'ultimo comma, le parole: ed all'osservatorio, ove istituito, di
cui al precedente articolo 1 sono sostituite con le seguenti: nonche'
alla  commissione  regionale  per  l'impiego   in   particolare   per
l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-bis; 
  dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: 
  Restano in  vigore  le  disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
marzo 1970,  n.  83,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recanti  norme  in  materia  di  collocamento  ed   accertamento   di
lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e
dalle sezioni locali per il collocamento della  manodopera  agricola,
ai sensi delle norme predette,  sono  affidati  rispettivamente  alla
commissione per il collocamento in agricoltura  istituita  presso  il
comune sede di circoscrizione ed  alla  sezione  circoscrizionale  di
collocamento,  che  puo'  esercitarli  anche   tramite   le   sezioni
decentrate  di  cui  al  quinto  comma,  nei  comuni   che   assumono
particolare  rilevanza  nell'ambito  di  bacini  d'impiego  di   tale
manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori
interessati ai flussi stagionali di migrazione interna. 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 2-bis. - I lavoratori iscritti  nelle  liste  di  collocamento
hanno  l'obbligo  di   dichiarare   alla   sezione   circoscrizionale
competente, nei  termini  e  secondo  le  modalita'  stabiliti  dalla
commissione  regionale  per  l'impiego   anche   per   ogni   singola
circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione. 
  Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma  precedente
e' cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione
puo' essere revocata  in  casi  di  comprovato  grave  impedimento  a
rendere la dichiarazione. 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  La  commissione  circoscrizionale   esercita,   avvalendosi   anche
dell'ispettorato    del    lavoro,    gli     opportuni     controlli
sull'effettivita'  dello  stato  di  disoccupazione  dichiarato   dai
lavoratori iscritti. A tal fine  e'  istituita  presso  ogni  sezione
circoscrizionale una anagrafe dei  lavoratori  sulla  base  dei  dati
risultanti dalla lista di  collocamento  e  dei  dati  risultanti  da
indagini promosse dalla commissione circoscrizionale. 
  Ai fini di cui al comma precedente la commissione  circoscrizionale
puo' avvalersi di  tutti  i  dati  disponibili  presso  gli  istituti
previdenziali, le camere di  commercio  e  gli  altri  enti  pubblici
operanti nella circoscrizione. 
  I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto  di  lavoro,
anche irregolare,  od  esercitare  diversa  attivita'  lavorativa  od
imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste. 
  Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 3-bis. -  Nelle  regioni  Campania  e  Basilicata  e'  ammessa
l'assunzione di lavoratori a norma della legge  18  aprile  1962,  n.
230, articolo 1, secondo comma,  lettera  c),  per  opere  e  servizi
necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni  regionali  per
l'impiego determinano le modalita' di avviamento  dei  lavoratori  ai
rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo. 
  Art. 3-ter. - Le commissioni regionali per l'impiego promuovono  la
stipulazione di accordi collettivi tra  le  organizzazioni  sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei  rapporti
di formazione e lavoro. Per  mezzo  di  tali  accordi  devono  essere
disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa
retribuzione, la durata massima  del  rapporto,  la  conversione  del
rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro  ordinario.  Le
commissioni regionali  per  l'impiego  determinano  le  modalita'  di
avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e  lavoro,  e  le
eventuali modalita' di integrazione di tali rapporti con le opportune
iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori
interessati. 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  I  capitolati  di  appalto  devono  prevedere  clausole  intese  ad
assicurare l'assunzione preferenziale di  lavoratori  iscritti  nelle
liste  di  collocamento   della   circoscrizione   nel   cui   ambito
territoriale si svolgono i lavori appaltati; le  stazioni  appaltanti
sono tenute a dame tempestiva  notizia  alle  competenti  commissioni
regionali  e  circoscrizionali  dell'impiego,  che  promuoveranno   i
conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro. 
  Articolo 5: 
  il primo comma e' sostituito con il seguente: 
  Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede  alla
assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione
professionale programmate e  promosse  dalle  commissioni  regionali,
sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime  e  le  imprese
singole o associate. 
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 5-bis.  -  Il  commissario  straordinario  e'  autorizzato  ad
erogare ai cittadini delle aree terremotate della  Campania  e  della
Basilicata, compresi nella fascia di eta' tra i 18  e  i  29  anni  e
iscritti nella prima e seconda classe delle  liste  del  collocamento
alla data  del  23  novembre  1980,  nonche'  agli  stessi  cittadini
iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla
data dell'8 aprile 1981, un  contributo  straordinario,  per  mancato
reddito, di L. 6.000 giornaliere per un massimo di ventisei  giornate
mensili sino all'avvio ai lavori  di  ricostruzione  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 1981. 
  Il contributo di cui  al  comma  precedente  spetta  a  coloro  che
abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilita'  ad  essere
impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di  nuclei
familiari, quali risultano  alla  data  del  23  novembre  1980,  con
rendita medio pro capite annuo non superiore  a  L.  1.500.000.  Sono
esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio
e di formazione professionale. 
  L'onere di cui ai precedenti commi, valutato  in  complessive  lire
100 miliardi, e' a carico, quanto a lire 80 miliardi,  del  fondo  di
cui all'articolo 2  del  decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.  874;
quanto a lire 20 miliardi, della gestione  integrativa  dei  progetti
speciali di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; 
mediante trasferimento, a tal fine, della somma  stessa  al  predetto
fondo. 
  I lavoratori che rifiutino l'avviamento al  lavoro  o  a  corsi  di
formazione   professionale   sono   cancellati   dalle    liste    di
disponibilita' e decadono da ogni diritto. 
  Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con  i
trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennita'
e i compensi spettanti per i corsi, nonche'  con  le  indennita',  il
trattamento speciale, il sussidio straordinario di  disoccupazione  o
con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive. 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  I lavoratori che, avendo dichiarato  la  disponibilita'  ad  essere
utilizzati nei lavori di ricostruzione,  aderiscono  ad  una  offerta
pervenuta per il tramite dei servizi  statali  del  collocamento  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione
in uno dei comuni terremotati delle  regioni  Campania  e  Basilicata
beneficiano, se la distanza e' superiore a 20 chilometri dal luogo di
residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se  tale  distanza  e'
superiore ai  50  chilometri  e  lasciano  il  comune  di  residenza,
beneficiano di una indennita' forfettaria di L. 400.000 lorde per  le
spese di prima sistemazione e di una  indennita'  integrativa,  extra
retributiva, giornaliera  di  L.  3.000  lorde  per  un  periodo  non
superiore a sei mesi. 
  La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul  fondo  per  la
mobilita' della manodopera di cui  all'articolo  28  della  legge  12
agosto 1977, n. 675. 
  Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 6-bis. - Le norme contenute nel presente  decreto  restano  in
vigore fino al 30 giugno 1983. 
  Art. 6-ter. - Per far fronte alle particolari esigenze causate  dal
sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e  della
Campania, i giovani  a  suo  tempo  impegnati  per  l'attuazione  dei
progetti di cui alla legge  1  giugno  1977,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  predisposti  dalle  suddette  regioni,  superate   le
prescritte  prove  d'idoneita'  e  secondo  l'ordine  delle  relative
graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50
per cento dei  posti  disponibili,  nei  ruoli  organici  degli  enti
locali, per conto dei quali svolgono la loro attivita' alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Ferma restando la  facolta'  prevista  dall'articolo  26-septies  del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli  stessi,  per
la parte risultante  eccedente  dopo  le  predette  operazioni,  sono
collocati in un ruolo speciale temporaneo  regionale,  in  attesa  di
formale provvedimento per  l'immissione  in  ruolo  presso  gli  enti
locali e le regioni, continuando  a  prestare  la  propria  attivita'
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  26-quater   del   succitato
decreto-legge. 
  Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il  31
dicembre 1981. 
  Art. 6-quater. - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
elabora, anche sulla base  di  indicazioni  formulate  dalle  agenzie
regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei  servizi
statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata,  che  viene
sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  Alla localizzazione degli insediamenti necessari  per  l'attuazione
del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori  pubblici,
ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616. 
  L'approvazione  del  progetto  delle  opere,  di   cui   ai   commi
precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i lavori
sono   dichiarati   urgenti   e   indifferibili,   anche   ai    fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3  gennaio
1978, n. 1. 
  Fino al 30 giugno 1983 e  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo la locazione degli immobili da destinare a  sedi  di  uffici
dei servizi statali dell'impiego potra' essere  effettuata  anche  in
deroga  alle  norme  di  contabilita'  generale  dello   Stato,   con
esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno
le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e  successivi,  e
14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. 
  La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo,  compresi
il programma di automazione dei servizi  statali  dell'impiego  e  la
formazione del personale in servizio presso  le  regioni  Campania  e
Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per  il  periodo
1981-83 viene iscritta nello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. 
  All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si  provvede
con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno
finanziario  medesimo,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  la  voce
"Servizio nazionale dell'impiego". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Ventimiglia, addi' 16 aprile 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                   FORLANI - FOSCHI - 
                                                 ANDREATTA - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI 
 

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