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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure
eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone
terremotate della Campania e della Basilicata e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri
decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle
commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata
in modo tale che ciascuna risulti cosi' composta:
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un
Sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;
da un membro della giunta regionale designato dal presidente
della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;
da due membri designati con voto limitato ad uno dal consiglio
regionale della regione interessata;
da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di
questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle
imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle
imprese cooperative;
da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori
di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione.
Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego
viene nominato un membro supplente.
Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto
previsto nel primo comma, le commissioni regionali continuano ad
espletare regolarmente le loro funzioni.
In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle
caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a
partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto,
rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero
il sovraintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero
rappresentanti delle universita' operanti nella regione, designati
dai rispettivi rettori.
Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali
per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le
commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo
2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.
Le commissioni regionali possono costituire al loro interno
sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali
sottocommissioni, a seconda della specificita' della materia
trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al
quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 1-bis. - Le commissioni regionali di cui all'articolo 1
costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo
di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi
quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal
Ministero del lavoro.
I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste
per il collocamento ordinario e per la mobilita' interaziendale, e di
avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o
sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera
motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente
rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello
sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.
Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente
sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo
all'approvazione stessa.
Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono
la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture
periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
a) promuovono attivita' di elaborazione e di studio della
struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali,
anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del
lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti
sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni,
delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o
sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di
opere pubbliche o di servizi di pubblica utilita';
c) svolgono attivita' di analisi e di sperimentazione in materia
di accertamento dei livelli di professionalita' e delle specifiche
attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;
d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso
un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli
enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati
all'occupazione, anche definendo le modalita' per il reclutamento
della manodopera necessaria;
e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese,
l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione
regionale delle necessarie attivita' di orientamento e di formazione
professionale;
g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il
sostegno della cooperazione;
h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di
lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in
collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative
con le attivita' di orientamento, di formazione e di riadattamento
svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al
lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di
lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate
dalla commissione regionale;
i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed
economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla
integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione
sociale.
Le agenzie, che agiscono nell'ambito delle direttive delle
rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto
con gli organi preposti al collocamento della manodopera, effettuano
i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di
avviamento al lavoro.
Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono
l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati
svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.
Art. 1-ter. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate
dalle commissioni regionali interessate, con propri decreti, la
struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.
Presso le agenzie di cui all'articolo 1-bis, su richiesta delle
commissioni regionali, puo' essere comandato personale da altre
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici
economici e non economici, dalle universita', restando i relativi
oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse
possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessita', motivate
proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto
privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente
rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalita' e di
pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del
lavoro.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di
concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da
assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il
relativo trattamento economico. Delle segreterie puo' essere chiamato
a far parte personale degli enti soppressi.
All'articolo 2, al primo comma, dopo la parola territoriale e'
aggiunta la seguente: subcomunale,
al secondo comma, le parole: da tre rappresentanti dei datori di
lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori sono sostituite con le
seguenti: da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre
rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in
rappresentanza dei lavoratori autonomi;
al terzo comma, sono soppresse le parole: esclusa la commissione
istituita nel comune sede di circoscrizione;
all'ultimo comma, le parole: ed all'osservatorio, ove istituito, di
cui al precedente articolo 1 sono sostituite con le seguenti: nonche'
alla commissione regionale per l'impiego in particolare per
l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-bis;
dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11
marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni,
recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di
lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e
dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola,
ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla
commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il
comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di
collocamento, che puo' esercitarli anche tramite le sezioni
decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono
particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale
manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori
interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale
competente, nei termini e secondo le modalita' stabiliti dalla
commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola
circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione.
Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente
e' cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione
puo' essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a
rendere la dichiarazione.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche
dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli
sull'effettivita' dello stato di disoccupazione dichiarato dai
lavoratori iscritti. A tal fine e' istituita presso ogni sezione
circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati
risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da
indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.
Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale
puo' avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti
previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici
operanti nella circoscrizione.
I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro,
anche irregolare, od esercitare diversa attivita' lavorativa od
imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.
Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - Nelle regioni Campania e Basilicata e' ammessa
l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n.
230, articolo 1, secondo comma, lettera c), per opere e servizi
necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni regionali per
l'impiego determinano le modalita' di avviamento dei lavoratori ai
rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.
Art. 3-ter. - Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la
stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti
di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere
disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa
retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del
rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le
commissioni regionali per l'impiego determinano le modalita' di
avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le
eventuali modalita' di integrazione di tali rapporti con le opportune
iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori
interessati.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad
assicurare l'assunzione preferenziale di lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito
territoriale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti
sono tenute a dame tempestiva notizia alle competenti commissioni
regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i
conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.
Articolo 5:
il primo comma e' sostituito con il seguente:
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede alla
assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione
professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali,
sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese
singole o associate.
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - Il commissario straordinario e' autorizzato ad
erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della
Basilicata, compresi nella fascia di eta' tra i 18 e i 29 anni e
iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento
alla data del 23 novembre 1980, nonche' agli stessi cittadini
iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla
data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato
reddito, di L. 6.000 giornaliere per un massimo di ventisei giornate
mensili sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non
oltre il 31 dicembre 1981.
Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che
abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilita' ad essere
impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei
familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con
rendita medio pro capite annuo non superiore a L. 1.500.000. Sono
esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio
e di formazione professionale.
L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire
100 miliardi, e' a carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti
speciali di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto
fondo.
I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di
formazione professionale sono cancellati dalle liste di
disponibilita' e decadono da ogni diritto.
Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con i
trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennita'
e i compensi spettanti per i corsi, nonche' con le indennita', il
trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o
con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilita' ad essere
utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta
pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione
in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata
beneficiano, se la distanza e' superiore a 20 chilometri dal luogo di
residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza e'
superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza,
beneficiano di una indennita' forfettaria di L. 400.000 lorde per le
spese di prima sistemazione e di una indennita' integrativa, extra
retributiva, giornaliera di L. 3.000 lorde per un periodo non
superiore a sei mesi.
La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul fondo per la
mobilita' della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12
agosto 1977, n. 675.
Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:
Art. 6-bis. - Le norme contenute nel presente decreto restano in
vigore fino al 30 giugno 1983.
Art. 6-ter. - Per far fronte alle particolari esigenze causate dal
sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della
Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei
progetti di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive
modificazioni, predisposti dalle suddette regioni, superate le
prescritte prove d'idoneita' e secondo l'ordine delle relative
graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50
per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti
locali, per conto dei quali svolgono la loro attivita' alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Ferma restando la facolta' prevista dall'articolo 26-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per
la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono
collocati in un ruolo speciale temporaneo regionale, in attesa di
formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti
locali e le regioni, continuando a prestare la propria attivita'
secondo quanto previsto dall'articolo 26-quater del succitato
decreto-legge.
Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31
dicembre 1981.
Art. 6-quater. - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie
regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi
statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene
sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione
del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici,
ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi
precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i lavori
sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio
1978, n. 1.
Fino al 30 giugno 1983 e per le finalita' di cui al presente
articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici
dei servizi statali dell'impiego potra' essere effettuata anche in
deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, con
esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno
le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e
14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.
La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, compresi
il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la
formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e
Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo
1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede
con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce
"Servizio nazionale dell'impiego".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addi' 16 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI