Legge Ordinaria n. 142 del 10/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1981 n. 109)
Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma  dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Le  convenzioni  possono  essere  stipulate  in  ogni tempo, ferme
restando le disposizioni dell'articolo 194".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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