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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 162 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme
restando le disposizioni dell'articolo 194".