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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle
attivita' musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle
attivita' stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980,
n. 54, sono disposti anche per l'anno 1981, con una ulteriore
integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000
milioni a sostegno delle attivita' di cui al titolo III della legge
14 agosto 1967, n. 800.
Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del
fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle
istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le
disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54, intendendosi sostituita
la data "31 dicembre 1980" alla data "31 dicembre 1979" indicata
nell'articolo 2, secondo comma, della legge stessa.