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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 834, l'ultimo comma
e' sostituito dal seguente:
"Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno
decorrenza dal 1 gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1977
ai fini economici".