Legge Ordinaria n. 151 del 10/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1981 n. 113)
Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La presente legge stabilisce i principi fondamentali cui le regioni
a  statuto  ordinario  devono attenersi nell'esercizio delle potesta'
legislative  e  di  programmazione,  in materia di trasporti pubblici
locali.  Si  intendono  per  tali  i  servizi  adibiti normalmente al
trasporto  collettivo  di  persone  e  di  cose  effettuati  in  modo
continuativo  o  periodico  con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite  e  offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di
competenza dello Stato.
  Appartengono   altresi'   alla  competenza  regionale  le  funzioni
amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica
14  gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.
  Le  regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi,
l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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