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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge stabilisce i principi fondamentali cui le regioni
a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potesta'
legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici
locali. Si intendono per tali i servizi adibiti normalmente al
trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo
continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di
competenza dello Stato.
Appartengono altresi' alla competenza regionale le funzioni
amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.
Le regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi,
l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente.