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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981,
con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, nel primo comma, le parole: "30 aprile 1981" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1981".
All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole:
"mezzi ordinari di bilancio", sono aggiunte le seguenti:
"comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma
dell'articolo 13 e".
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10
maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dallo articolo 10 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' aggiunto il seguente periodo: "I
soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti
uffici delle province, dei consorzi e dei comuni"".
All'articolo 3:
nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 della legge 10
maggio 1976, n. 319, sono aggiunte, in fine, le parole: "I relativi
proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi
servizi";
nell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17 della legge 10
maggio 1976, n. 319, le parole: "il servizio di cui all'articolo 16,
primo comma, sia gestito da ente diverso" sono sostituite dalle
seguenti: "i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano
gestiti da enti diversi";
nell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da
enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente
che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad
attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che
gestisce quest'ultimo servizio".
All'articolo 5, nel sesto comma, le parole: "Nei confronti dei
soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23
novembre 1980, nei comuni disastrati per effetto del sisma del
novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato A del
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonche' nei confronti dei
soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi
sede, alla stessa data, nei comuni gravemente o particolarmente
danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco
di cui all'allegato B del detto decreto-legge n. 19 del 1981," sono
sostituite dalle seguenti: "Nei confronti dei soggetti colpiti dal
sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni
vigenti".
All'articolo 6, nel quarto comma, le parole: "entro il 31 marzo
1981" sono sostituite dalle seguenti: "con la deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,".
All'articolo 7, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai
seguenti:
"L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire
dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di
istituzione, e' liquidata con le stesse modalita' dell'imposta
erariale di consumo sull'energia elettrica ed e' versata direttamente
ai comuni.
Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente
esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa
distributrice dell'energia elettrica entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901,
hanno effetto sui consumi verificatisi dal 10 gennaio 1981".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti
locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000
miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamita'
naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del
decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di
4,000 miliardi annui, oltre agli interventi gia' previsti dalle
vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria
e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado
di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da
determinarsi con la legge di bilancio.
La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un
volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di
cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito
della meta' dei fondi disponibili, priorita' ai mutui occorrenti per
il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui
esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.
Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi e' cosi' suddiviso:
a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzogiorno, e'
destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti,
la cui spesa corrente procapite desunta dal bilancio di previsione
1979 e' inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i
comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento
della media stessa calcolata secondo quanto disposto dall'articolo
25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle
categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo
4 della legge del 29 settembre 1964, n. 817 e successive
modificazioni.
L'onere di ammortamento e' assunto a carico dello Stato. Tale quota
e' ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione
residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota
dell'80 per cento per meta' tra i territori del Mezzogiorno,
individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per meta' tra gli
altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia
stata adottata, la ripartizione e' effettuata dal Ministro del
tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti.
La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il
1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno
1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano
valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione
1979.
Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di
sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le
quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti,
devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi
stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria
importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma
regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve
essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.
I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo
comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei
successivi esercizi".
Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. - Il secondo, terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa
depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n.
453, sono sostituiti dai seguenti:
"Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito
di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere
autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per
volta, ne fissera' limiti e condizioni.
Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di
amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potra' anche
far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la
contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali
esigenze della Cassa depositi e prestiti"".
All'articolo 10, nel terzo comma, sono soppresse le parole: "con le
medesime modalita' e condizioni" e, dopo le parole: "27 marzo 1980",
sono aggiunte le seguenti: "con le modalita' e condizioni ivi
previste".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare
ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi
dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti
condizioni e modalita':
a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni
dei prezzi di opere finanziate degli stessi istituti con contratti
stipulati alla data del 31 dicembre 1980;
b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e
prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria
indisponibilita' alla immediata concessione dei finanziamenti,
nonche' per gli investimenti diretti alla creazione di zone
industriali o artigianali;
c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino
nella lettera b).
Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera
b), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e
prestiti, nonche' l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla
lettera b) devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio
per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano
il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24, mediante
l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a
partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.
La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale
interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la
Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti
locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito,
secondo i limiti e le modalita' di cui ai commi precedenti.
Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui
presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e'
ammesso per le province, nel limite annuo del 5 per cento della
potenzialita' di indebitamento, che rimane fissata al 25 per cento
delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli di
bilancio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo
comma del presente articolo.
Le limitazioni e modalita' di cui ai commi precedenti non si
applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo,
per la realizzazione di impianti di base, nonche' ai mutui assunti
presso la direzione generale degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di
pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030,
alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e all'articolo 19, secondo comma,
del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed all'articolo 11,
quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, e'
estesa alle aziende consortili e ai consorzi che gestiscono in
economia tali servizi e, quanto all'oggetto, alle operazioni di
finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia
elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi
urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo,
di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla
produzione di energia elettrica. Quando i servizi sono gestiti in
economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle entrate
delegabili e' riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato".
All'articolo 13, il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere
utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione, per investimenti, o spese una tantum, ovvero per
ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori
entrate accertate per interessi attivi, che devono essere
obbligatoriamente destinate ad investimenti".
All'articolo 14, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i comuni e le province la cui spesa pro capite desunta dal
bilancio di previsione 1979 e' inferiore al 110 per cento della media
nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto
dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i
comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con
popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979,
secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal
terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, l'incremento non puo'
superare il 18 per cento".
All'articolo 16, nel secondo comma, le parole: "la percentuale
d'incremento dei" Sono sostituite dalle seguenti: "una percentuale
d'incremento non inferiore a quella prevista per i".
All'articolo 17 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti,
per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle
acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura
corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i
limiti di cui all'articolo 14. Sui relativi capitoli non possono
essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di
spesa.
La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non
impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei
trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto".
L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i
contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto comunque
costituiti e per servizi di trasporto pubblici gestiti in forme
diverse non possono subire incrementi superiori al 12 per cento
dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di
previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge.
Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati
la tariffa minima per percorsi urbani di L. 200 e l'adeguamento dei
prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi
urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di
validita' per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento dal
prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli
abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea,
salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validita' ridotta a
specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonche' per
abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi
extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al
prodotto dei giorni di validita' per il 50 per cento del prezzo del
corrispondente biglietto di una corsa semplice. La nuova disciplina
tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo
giorno dalla data di adozione della delibera.
Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno
l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli
abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero
dell'interno non eroga la quarta trimestralita' di cui all'articolo
23.
Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio
nonostante l'attuato aumento delle tariffe sono finanziate dallo
Stato a consuntivo, con le modalita' di cui all'articolo 24, entro il
limite massimo di un incremento del 16 per cento dell'ammontare
iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980,
tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.
Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di
gestione prevista per l'anno 1981 e' determinato sulla base della
perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti
programmati per l'anno 1980 e per il graduale riequilibrio dei
bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori
monetari.
A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati
ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre
1978, n. 843".
All'articolo 19, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, non
puo' nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25
per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale
puo' essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento".
All'articolo 20:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I comuni e le province con livello di spesa pro capite superiore
alla media nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 25, non
possono presentare piani di riorganizzazione che comportino
ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui
conseguano maggiori spese, se non per i casi di dimostrata
insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale
per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi
provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette
condizioni, una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati
per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e
di servizi";
nel secondo comma, dopo le parole: "40 per cento nell'anno 1983",
sono aggiunte le seguenti: "E' consentito derogare da tali limiti
esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per
l'attivazione di nuove opere";
dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Resta ferma la facolta' di cui al quinto comma dell'articolo 4
del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299";
il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di
riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza
locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente pro
capite desunta dal certificato relativo al bilancio di previsione
1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere a) e b)
del quarto comma dell'articolo 25, la copertura dei nuovi posti
d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando
dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50 per cento
nell'anno 1981 e del 50 per cento nell'anno 1982.
Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre
1979, e dal terremoto del novembre 1980 e come tali riconosciuti
dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi posti d'organico
di cui al secondo comma del presente articolo puo' avvenire con la
discrezionalita' che sara' fissata dagli enti stessi per
l'ampliamento della propria dotazione dei servizi".
All'articolo 21, i primi tre commi sono soppressi.
All'articolo 22:
nel primo comma, le parole: "E' fatto divieto alla commissione
centrale per la finanza locale di consentire" sono sostituite dalle
seguenti: "Agli enti locali non e' consentita";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Agli enti locali non e' altresi' consentita la soppressione, con
contestuale trasformazione in altri, dei soli posti di nuova
istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla
commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della
propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che la
modifica non avvenga nell'ambito di qualifiche appartenenti allo
stesso livello retributivo".
Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
"Art. 22-bis. - I comuni, le province e i loro consorzi, in attesa
dell'emanazione del decreto presidenziale previsto all'articolo 29
dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre 1980, n. 810, possono provvedere all'inquadramento del
proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a
decorrere dal 1 febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di
livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno
1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti
nell'articolo 2 del suddetto accordo, salvo per le qualifiche
individuate, per la collocazione nei livelli V e VII, dall'accordo
stesso.
Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita
commissione prevista dall'articolo 29 dell'accordo approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si
procede al definitivo inquadramento a regime, nel rispetto delle
compatibilita' previste, provvedendo:
1) ad adeguare, i provvedimenti di inquadramento provvisorio,
come sopra adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e
ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano
nazionale, ad unita' di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro
di pari contenuto professionale;
2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del
personale interessato.
Il termine previsto dall'articolo 29 dell'accordo approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e'
prorogato al 30 maggio 1981".
All'articolo 24:
nel secondo comma, le parole: "31 marzo 1981" sono sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto, da
emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello per la
rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al
livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che
consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica";
il terzo comma e' soppresso;
al quarto comma, le parole: "30 giugno 1981" sono sostituite
dalle seguenti: "31 luglio 1981";
nel quinto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di
cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero
dell'interno non oltre il 30 settembre".
All'articolo 25:
nel primo comma, le parole: "230 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "200 miliardi";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"A valere sul fondo di cui al comma precedente e' attribuito, ai
comuni la cui spesa corrente media pro capite per l'anno 1979 sia
inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classi di
popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o
a parte di essa";
nel quarto comma, alla lettera a), sono soppresse le parole:
"fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese una
tantum, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per
servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o
regionali con vincolo di destinazione" e la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
"c) per il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con
popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli
che si trovano piu' lontani rispetto alla media determinata ai sensi
del presente articolo".
All'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le
somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni
per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative
revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31
dicembre 1980.
Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa
depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione
economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario
nazionale destinata agli investimenti.
Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui
ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del
limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni,
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,
n. 43".
Dopo l'articolo 26 e' aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis. - La previsione nei bilanci comunali delle spese
relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle
unita' sanitarie locali, e' disciplinata come segue:
a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle
unita' sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente
necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in
aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci
comunali;
b) l'ammontare delle spese per i beni e servizi e trasferimenti,
secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980,
non puo' subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma
dell'articolo 14;
c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere
iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci
1980 degli enti disciolti.
Eventuali oneri connessi a passivita' patrimoniali che i comuni
dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con
modalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva
regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale".
L'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Per il personale dei comuni, delle comunita' montane, delle
province, dei loro consorzi ed aziende, nonche' delle unita'
sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse
pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione,
prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro,
comprese le voci del trattamento retributivo del personale
ospedaliero equiparato a quello medico, sono considerate
pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli
importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera
approvata dal competente organo di controllo".
L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1981, il quarto comma dell'articolo 1
della legge 26 luglio 1965, n. 965, e' sostituito dai seguenti:
"Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che
non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione
annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal
servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima
cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima
retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo
quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle
cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite,
rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di
iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del
quinquennio.
Il precedente comma non trova applicazione per il personale
riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646,
nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di
trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio
del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla
stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza".
Il disposto di cui al primo comma si applica, altresi', nei
confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data
del 1 gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma,
della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente
alla entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle
condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero
che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a
domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di
quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli
istituti di previdenza, a decorrere dal 1 gennaio 1982".
All'articolo 33 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio
1979-80 si assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al
precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per
cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della
circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli
emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento".
Dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis. - Fino all'emanazione della legge di riforma delle
camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del
personale camerale e' determinato, con decorrenza dal 1 gennaio 1979,
sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo,
dell'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in
conformita' ai principi, criteri, livelli e limiti retributivi del
personale civile dello Stato, fermo restando lo strumento attuativo
di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968,
n. 125".
All'articolo 39, nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", da definire sentite l'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Unione
nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM) e la Confederazione
italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL)".
All'articolo 42, nel secondo comma, le parole: "di cui al decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto".
L'articolo 44 e' soppresso.