Legge Ordinaria n. 154 del 23/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1981 n. 114)
Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  eleggibili  a  consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale,   gli   elettori   di  un  qualsiasi  comune  della
Repubblica  che  abbiano  compiuto  il diciottesimo anno di eta', nel
primo giorno fissato per la votazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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