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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della
Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel
primo giorno fissato per la votazione.