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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Concorsi)
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla
copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonche',
nella misura del quarantacinque per cento dei posti di cui al primo
comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante
assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o
conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della
presente legge e mediante concorsi pubblici da bandirsi entro il
predetto termine di 45 giorni.
Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo
26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera
altresi' disponibile, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni
organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze
funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al
primo comma dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo
sono articolati su base provinciale. Il personale assunto in base a
concorsi su base provinciale puo' essere trasferito, nel corso del
primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di
servizio.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di assistente,
archivista, dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di
assistente, operatore e agente del ruolo tecnico, possono consistere,
in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n.
70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi tests
bilanciati tendenti ad accertare la maturita' dei candidati in
relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove
pratiche attitudinali. Per lo svolgimento di tali concorsi l'Istituto
puo' anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente
idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, nn. 2 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696.
Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e
collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5,
quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
I concorsi pubblici indetti dopo il 1 gennaio 1980, per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i
termini per la presentazione delle domande e non siano ancora
iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di
cui al quarto e quinto comma del presente articolo.