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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio
qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;
n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli
effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;
n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura,
adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;
n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a
Ginevra il 24 giugno 1970;
n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di
mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;
n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei
lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a
Ginevra il 23 giugno 1971;
n. 136, concernente la protezione contro i rischi
d'intossicazione dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno
1971;
n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di
manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;
n. 138, concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro,
adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;
n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi
professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a
Ginevra il 24 giugno 1974.