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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976
dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
A) 28 ottobre 1976:
n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente
di mare.
B) 29 ottobre 1976:
n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i
marittimi;
n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi
mercantili.