Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il terzo comma dell'articolo 156 del codice della navigazione
sono inseriti i seguenti:
"In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro
puo' concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima
della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente
alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti
o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai
registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di
eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato
dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di
quella dei trasporti. La fidejussione e' vincolata al pagamento dei
crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556,
nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal
secondo comma.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con
quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalita' in
base alle quali puo' essere presentata la fidejussione di cui al
precedente comma".