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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e'
sostituita dalla seguente:
"c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre
somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad
anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la
seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al
decimo-undicesimo mese di vita".