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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui
alla legge 12 luglio 1.75, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente
alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti
ufficiali giudiziari.
La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni
agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori.