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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito
dal seguente:
"E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo'
eccedere le centocinquanta unita'.
Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento
delle carriere sono stabiliti dalla Commissione con proprio
regolamento ai termini dell'articolo 1, con riferimento ai criteri
fissati dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore
bancario, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed
organizzative della Commissione. Il regolamento conterra' una
clausola per l'adeguamento alle modificazioni giuridiche ed
economiche che intervengano nei predetti contratti collettivi, in
quanto applicabili.
Al personale in servizio presso la Commissione e' in ogni caso
fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare
attivita' professionali, commerciali o industriali.
L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli
ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed
esperienza nei settori di attivita' istituzionali della Commissione.
I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si
svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione si avvale altresi' per l'esercizio delle proprie
attribuzioni di non piu' di trenta esperti assunti con contratto a
tempo determinato, della durata fissata dalla Commissione,
disciplinato dalle norme del diritto privato.
La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando necessario, di
esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare
secondo le tariffe professionali.
Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati
dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione
le irregolarita' e violazioni constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa
contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni
eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni".
Il personale in servizio alla data della entrata in vigore della
presente legge e' inquadrato nel ruolo, a richiesta, previo motivato
giudizio positivo della Commissione emesso a seguito di apposito
esame stabilito per la copertura dei posti disponibili secondo la
pianta organica di cui al secondo comma del predetto articolo 2. Il
trattamento economico di tale personale continuera' ad essere a
carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza fino alla
data dell'inquadramento previsto dal presente articolo.