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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione
delle elezioni comunali, provinciali e regionali.