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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Magistrati militari
I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari
militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione,
di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati,
rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di
tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle
funzioni direttive superiori.
Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei
magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i
magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di
cui al comma precedente.