Legge Ordinaria n. 191 del 27/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1981 n. 128)
Disposizioni in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine di cui all'articolo unico della legge 4 luglio 1980, n.
325, e' prorogato fino al 31 dicembre 1931.
  Entro  il  1  gennaio  1982  il Governo provvedera' ad istituire ed
attrezzare le mense obbligatorie di servizio previste dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  settembre 1950, n. 807, al fine di
garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 aprile 1981

                               PERTINI

                                                  FORLANI - LAGORIO -
                                                            ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: SARTI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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