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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine di cui all'articolo unico della legge 4 luglio 1980, n.
325, e' prorogato fino al 31 dicembre 1931.
Entro il 1 gennaio 1982 il Governo provvedera' ad istituire ed
attrezzare le mense obbligatorie di servizio previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, al fine di
garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - LAGORIO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI