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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e
sono collocati in congedo illimitato al compimento del
cinquantaseiesimo anno di eta' e possono, a domanda, essere
trattenuti in servizio per necessita' di organico Gli stessi sono
collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di
eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - LAGORIO -
REVIGLIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI