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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di
fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previsti:
a) dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3,
modificato da ultimo con l'articolo 15 del decreto-legge 18 marzo
1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio
1976, n. 249;
b) dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955,
n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955,
n. 1037;
c) dall'articolo 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n.
506.