Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito
di olii minerali, cui le vigenti norme impongono di mantenere scorte
di riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a
mantenerle in misura superiore a 100 giorni di consumo di prodotti
petroliferi, con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi
globali nazionali dell'anno precedente.
I titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali
commerciali sono tenuti ad aumentare tali scorte, dal 20 al 30 per
cento della capacita' del deposito, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
I depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati
nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati.
A tal fine per deposito-satellite si intende il deposito
fisicamente separato dalla raffineria, ma ad essa collegato con
oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia
per l'approvvigionamento delle materie prime che per lo stoccaggio
dei prodotti.
La titolarita' di detto deposito-satellite deve appartenere allo
stesso soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a
soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto
concessionario.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce annualmente la entita' delle scorte per gli impianti di
lavorazione sulla base dei consumi dell'anno precedente e tenuto
conto delle quantita' destinate a scorte negli impianti di deposito;
determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di raffinazione,
tenuto conto delle lavorazioni effettuate nell'anno precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende
autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di
energia elettrica.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in
ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.
Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal primo e dal secondo
comma del presente articolo costituisce reato, ed e' punita con
l'ammenda, nei limiti di cui allo articolo 26 del codice penale, o
con l'arresto fino a tre mesi; essa e' inoltre soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il
valore dell'accertato deficit delle scorte di riserva, ferma restando
la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di procedere alla sospensione o alla revoca della
concessione.