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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio
1981-85, e' autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11
dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni,
all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di
nuova istituzione nonche' nelle frazioni di comune, nei nuclei
abitati e nei rifugi montani.