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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma
cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di
promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione
dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate
appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a
settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente
legge.
Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti
ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle
limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma,
della legge suddetta.