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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2
aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980,
nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge,
salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle
altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici
dipendenti.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della
presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla
tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita, sulla
determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno
alimentare.