Legge Ordinaria n. 280 del 25/05/1981 (Pubblicata nella G.U. del 6 giugno 1981 n. 154)
Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennizzo  privilegiato  aeronautico  di cui al regio decreto 15
luglio  1926,  n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive integrazioni e modificazioni, e' esteso agli allievi delle
scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti
di  istruzione  dei  corpi  di  polizia e agli allievi del primo anno
dell'Accademia navale.
  Le  misure  dell'indennizzo  privilegiato aeronautico stabilite con
legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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