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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15
luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive integrazioni e modificazioni, e' esteso agli allievi delle
scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti
di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno
dell'Accademia navale.
Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con
legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.