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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale
e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro
a segno.
L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno
nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di
porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non
abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello
Stato.