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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane
pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono
considerate inoltrate nei termini.
La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n.
341, fara' luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei
richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione
acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.
Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in
vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal
comma precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI -
LAGORIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA