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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito
Alle dipendenze di ciascuno dei sottonotati comandi e' istituita
una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli
enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:
1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e
competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal
medesimo comando generale;
2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando
regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione
militare tosco-emiliana con sede a Firenze; comando regione militare
centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con
sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a
Palermo.
In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione
militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, e'
istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con
competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione
dello stesso comando.