Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari
in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi
armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri,
gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di
custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima
classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi
militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per
causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che
comporti una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una
delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla
legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.