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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti
in materia di assistenza sanitaria, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
all'articolo 4, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma:
"Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i
cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che
abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne
facciano richiesta all'autorita' sanitaria competente";
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su
richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale"";
l'articolo 6 e' soppresso;
l'articolo 8 e' soppresso;
dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e
le unita' sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli
sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni
economiche di malattia e di maternita' attraverso convenzioni da
stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di
appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed
approvati con decreto del Ministro della sanita'.
Art. 8-ter. - Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile
1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza
sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981
per le sole attivita' connesse all'erogazione delle prestazioni
termali.
Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981,
n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente
comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte
relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci
dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni
economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato
previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo
comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e'
costituito esclusivamente dalle somme gia' destinate dai predetti
Istituti per l'anno 1980 all'erogazione delle sole prestazioni
terapeutiche.
Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni
terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste
per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Fino alla regolamentazione della materia, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale e' autorizzato ad effettuare trattenute
dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la
tubercolosi, di cui all'articolo 69, lettera d), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per far fronte ai maggiori oneri, rispetto
alla misura del contributo previsto dalla lettera b) dello stesso
articolo 69, derivanti dall'erogazione delle prestazioni di sua
competenza".