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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, concernente attuazione
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento
delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e
dell'Associazione nazionale controllo combustione, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, il secondo comma e' soppresso;
Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano
stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale
dell'ANCC e dell'ENPI nonche' il personale tecnico e sanitario delle
sezioni mediche e chimiche nonche' quello addetto ai servizi di
protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia
presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e' comandato, a decorrere dal 1 luglio 1981 e senza
pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,
ad una delle unita' sanitarie locali operanti nell'ambito
territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta
servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni
generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi
del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua
costituzione, nonche', in via temporanea, alle amministrazioni che
dovranno assicurare le attivita' di cui al comma precedente.
I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli
adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31
dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi
di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da
trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di
liquidazione.
Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero
conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o
dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio
liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404.";
dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - "Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,
previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del
lavoro, e' prorogato fino al 31 luglio 1981.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1981
PERTINI
FORLANI - ANIASI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA