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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di
entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova
istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'articolo 129 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarita'
della stessa farmacia purche' essa al momento della domanda di cui al
successivo articolo 2 non sia stata conseguita con l'effettivo
rilascio della prescritta autorizzazione.
La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle
quali e' stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a
norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in
soprannumero e non ancora dichiarate decadute.
E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la
titolarita' di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto
comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.