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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni
alla Camera dei deputati, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - All'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole:
"corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato", sono
aggiunte le seguenti: "nonche' gli appartenenti alla polizia di
Stato"; nel terzo comma, le parole: "ai militari", sono sostituite
con le seguenti: "ad essi"; nel quarto comma, le parole:
"L'iscrizione dei militari", sono sostituite con le seguenti: "La
loro iscrizione"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA