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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in
servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' aumentato
per l'anno 1980 di cinquanta unita'.
A tale scopo si procede alla determinazione di una aliquota
suppletiva per l'anno 1980 che comprenda un corrispondente numero di
capitani sulla base del ruolo esistente alla data del 31 ottobre
1980.
I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa
a tale aliquota sono promossi, mediante la formazione di un quadro
suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1980.