Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre, nel termine
massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro
richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i
quali non abbiano superato i trentacinque anni di eta' e siano in
possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato
di celibe o vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche'
si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
Le di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti
all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.