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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,
concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione
salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al
settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e'
prorogato fino ad un massimo di sei mesi";
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - Le commissioni regionali per l'impiego, qualora
non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di
riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del
trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui
all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei
lavoratori stessi, in attivita' non incompatibili con la loro
professionalita', per opere o servizi di pubblica utilita', ovvero,
quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa
con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non
comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di
lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il
periodo di godimento del predetto trattamento.
Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori
utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente e'
elevato al novanta per cento con un importo massimo non superiore al
salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza
del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.
I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li
frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle
opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto
al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario,
nonche' da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o
previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti gia' maturati.
I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilita'
hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di
inesigibilita' della prestazione previsti dalla legge in relazione al
rapporto di lavoro subordinato";
All'articolo 2, la cifra: "40 miliardi" e' sostituita dalla
seguente: "48 miliardi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
MARCORA - LA MALFA -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA