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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti
per il sostegno delle esportazioni italiane, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' soppresso;
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a
carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a
tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di
penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della
legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee.
Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato
nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il
Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal
Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con
l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai
rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di
sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da
un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo
degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976,
n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le
richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle
agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e
alla societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la
commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie
imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si
applica anche alle imprese alberghiere o turistiche limitatamente
alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della
somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire
75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli
anni 1982 e 1983";
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - In caso di mancata realizzazione dell'intero
programma, l'impresa e' tenuta alla restituzione del finanziamento
erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da
causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del
finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per
il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'articolo
18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' limitata alle spese che non
risultino giustificate da idonea documentazione.
Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il
Mediocredito centrale e' autorizzato ad avvalersi della procedura di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639";
All'articolo 8, l'ultimo comma e' soppresso;
L'articolo 9 e' soppresso;
All'articolo 10:
nel primo comma, le parole: "e con la partecipazione" sono
sostituite dalle seguenti: "anche con la partecipazione";
il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai
precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge
finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a
decorrere dall'esercizio 1982";
l'ultimo comma e' soppresso;
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - L'ICE e' autorizzato a stipulare con le aziende
agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attivita'
diretta alla produzione di beni e servizi, nonche' con consorzi e
raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la
predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi
del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71,
riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicita',
partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma
le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976,
n. 71, l'ICE riferira' partitamente sulle attivita' svolte e i
risultati conseguiti.
E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50
miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di
lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di
lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalita' di
cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a
rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente
articolo";
Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;
All'articolo 20:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Oltre alla facolta' di avvalersi dell'istituto previsto
dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalita' previste
dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze
di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici,
nonche' di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un
contingente di cinque unita'. Detto personale rimane a carico degli
enti di provenienza";
il secondo comma e' soppresso;
L'articolo 21 e' soppresso;
All'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da solo o in
consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti
finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera g), nonche'
dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227;
alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni
e modalita' di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge
24 maggio 1977, n. 227.
L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppresso";
L'articolo 23 e' soppresso;
All'articolo 27, le parole "125 miliardi" sono sostituite con le
seguenti: "110 miliardi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA