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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e' sostituito dai seguenti:
"Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo,
al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi
secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23
febbraio 1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo
straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo
della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - PANDOLFI -
ROGNONI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI