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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi
procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o
supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella
riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li
introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, e' punito con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a
lire 6 milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la
multa a lire 1 milione se il fatto e' di rilevante gravita'.