Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Titolarita' delle imprese)
L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e'
riservato alle persone fisiche nonche' alle societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per
azioni e in accomandita per azioni, e alle societa' cooperative,
sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attivita'
editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
Agli effetti della presente legge le societa' in accomandita
semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone
fisiche.
Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, le azioni aventi
diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa' a
prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per
semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere
intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi
diritto di voto o delle quote di tali societa' sono intestate a
persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la
cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della
stampa.
E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della
maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di
giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di
azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa'
editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
Analogo divieto vale per le azioni delle societa' che direttamente o
indirettamente controllino le societa' editrici di giornali
quotidiani o ad esse siano collegate.
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al
servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul
registro di cui all'articolo 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche' i
trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i contratti di affitto o di gestione della azienda o di
cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco
dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il
bilancio della societa' e il numero delle azioni o l'entita' delle
quote da essi posseduta, entro trenta giorni dalla data
dell'assemblea stessa;
d) nei casi in cui l'impresa e' costituita in forma di societa'
per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata,
l'elenco dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni
o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o
delle societa' che comunque la controllano direttamente o
indirettamente, nonche' il numero delle azioni o l'entita' delle
quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa'
editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione
fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne
comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio
dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che
determina l'acquisto.
Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati
nell'articolo 2359 del codice civile o ogni caso di collegamenti di
carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la
comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri
imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo
comune.
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o
in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi
statuti le azioni o le quote di societa' editrici di giornali
quotidiani o periodici.
In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali
indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale
della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle
delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla
dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui
confronti l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente
pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote
di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata
comunicazione al servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che violano le disposizioni dei commi precedenti.
Le societa' per azioni di cui ai commi primo, secondo e terzo sono
in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti
pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale, nonche'
quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o
acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di
periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente
all'attivita' dell'ente o della societa'.
A tutti gli effetti della presente legge e' considerata impresa
editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in
forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.