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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed
a Montreal il 25 settembre 1975:
A) 8 marzo 1971:
protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di
talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a
Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal protocollo adottato a
L'Aja il 28 settembre 1955;
B) 25 settembre 1975:
protocollo addizionale n. 1 che modifica la convenzione per
l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929;
protocollo addizionale n. 2 che modifica la convenzione per
l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal
protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;
protocollo addizionale n. 3 che modifica la convenzione per
l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal
protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal protocollo
adottato a Guatemala l'8 marzo 1971;
protocollo di Montreal n. 4 che modifica la convenzione per
l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal
protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.