Legge Ordinaria n. 432 del 06/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 8 agosto 1981 n. 217)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E convertito in legge il  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,
recante  copertura  finanziaria  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  di  attuazione  degli  accordi   contrattuali   triennali
relativi al personale civile  dei  Ministeri  e  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di  miglioramenti
economici   al   personale   civile   e   militare   escluso    dalla
contrattazione, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 2, primo comma, le parole: "Il  personale  contemplato
nell'articolo 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11  luglio
1980, n. 312, gia' appartenente alle carriere direttive, di  concetto
ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di  entrata
in vigore del presente decreto rivesta la  qualifica  iniziale  delle
suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio
qualificato,  puo'  partecipare  a  domanda  ad  appositi  corsi   di
riqualificazione, con esame finale,  per  profili  professionali  del
livello immediatamente superiore", sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Il personale appartenente, alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge 11 luglio 1980, n. 312, alla  qualifica  iniziale  di  ciascuna
carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli
operai,  puo'  partecipare,  a  domanda,   ad   appositi   corsi   di
riqualificazione, con esame  finale,  per  profili  professionali  di
qualifica immediatamente superiore, con  preferenza  per  quelli  nei
quali vi sia disponibilita' di posti". 
  All'articolo 6, primo comma,  le  parole:  "di  cui  al  precedente
articolo 3" sono sostituite  dalle  seguenti:"di  cui  al  precedente
articolo 5". 
  All'articolo 7, quarto comma, le  parole:  "di  cui  al  precedente
articolo 4, comma primo" sono sostitute dalle seguenti:  "di  cui  al
precedente articolo 6, secondo comma". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al  31  dicembre  1981,  le
misure degli stipendi e dell'indennita'  di  funzione  dei  dirigenti
delle amministrazioni dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,
nonche' dei  dipendenti  che  godano  di  trattamenti  commisurati  o
rapportati agli stipendi stessi,  quali  risultano  dall'applicazione
degli articoli 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n.  312,  sono
aumentate del 23 per cento. 
  Con la stessa decorrenza di cui al  primo  comma,  l'indennita'  di
funzione  prevista  dalle  note  in  calce  alla  tabella   riportata
nell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748, e' conglobata nello stipendio. 
  Le nuove misure  degli  stipendi  derivanti  dall'applicazione  del
presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in
godimento  e  di  quelli  successivi  e  non  hanno   effetto   sulle
indennita', assegni o compensi ad essi commisurati  o  rapportati,  a
qualsiasi titolo previsti per i dirigenti". 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al  31  dicembre  1981,  ai
destinatari del precedente articolo  10,  esclusi  i  dipendenti  che
godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi  stessi,
e' attribuito, per ogni mensilita', compresa la tredicesima, a titolo
di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed
economico della categoria,  un  assegno  personale  pensionabile  non
rivalutabile e non riassorbibile, in misura  pari  al  15  per  cento
dello stipendio e dell'indennita' di funzione mensili lordi spettanti
al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto
assegno e'  considerato  a  tutti  gli  effetti  alla  stregua  dello
stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici  e
del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario". 
  Dopo l'articolo 11, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 11-bis. - Il trattamento economico previsto dagli articoli 10
e 11 compete anche ai  segretari  generali  di  cui  alla  tabella  D
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23  giugno  1972,
n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori  generali  di  cui
all'articolo 20 della legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e  successive
modificazioni". 
  "Art. 11-ter. - L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di
entrata in vigore del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980,  n.  382,  e  quello  agli  effetti  economici  previsti
dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino
al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua  ad
applicarsi la preesistente normativa che disciplina  la  progressione
economica nella carriera dei professori universitari, fermo  restando
l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo  ruolo  a  decorrere
dal 1 agosto 1980. 
  Gli effetti economici previsti dal settimo comma  dell'articolo  36
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
che decorrono dal 1 novembre 1980, per il periodo  intercorrente  tra
la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai  primi
cinque commi dello stesso articolo, fatta salva,  per  il  professore
ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel  ruolo  godeva
del  trattamento  economico  corrispondente  alla  classe  finale  di
stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la
conservazione   del   diritto   all'equiparazione   economica    alla
retribuzione del dirigente generale di  livello  A  dello  Stato,  in
applicazione dei principi derivanti  dalle  norme  sulle  carriere  e
retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo. 
  L'assegno  ad  personam  pensionabile  e   riassorbibile   previsto
dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  e'  determinato  e  fissato,  in
quanto alla misura, alla data del 1 novembre  1981.  Dopo  tale  data
l'assegno e' ridotto gradualmente mediante riassorbimento  fino  alla
concorrenza  dell'intera  misura  per   effetto   dei   miglioramenti
economici e di carriera. 
  Ai fini dell'individuazione del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza  del  personale  appartenente  alla   prima   fascia   dei
professori universitari, che alla  data  del  collocamento  a  riposo
godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base  pensionabile
e la base contributiva sono determinate con le modalita' e i  criteri
indicati, rispettivamente, nell'articolo 43  del  testo  unico  delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e  militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo  38  del  testo  unico  delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti  civili
e militari dello Stato, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni
ed integrazioni. 
  Il personale di cui  al  precedente  comma  puo'  optare,  se  piu'
favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello  di  previdenza
previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. In tal caso  l'assegno  ad  personam  non  e'
computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di
quella contributiva. 
  Le nuove misure  degli  stipendi  derivanti  dall'applicazione  del
precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla
classe   di   stipendio   attribuita   ai   professori   universitari
appartenenti alle fasce previste dall'articolo  36  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  mantenendo  i
rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione. 
  L'assegno e le indennita' previste, rispettivamente, dagli articoli
36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  sono  riassorbibili  fino  alla  concorrenza
prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici  derivanti
dalla applicazione del precedente comma". 
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  "A decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino  al  31  dicembre  1981  lo
stipendio annuo lordo delle qualifiche ad  esaurimento  di  ispettore
generale  e  di  direttore  di  divisione  o   equiparata,   di   cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per
cento  ed  all'85  per  cento  dello  stipendio  spettante  al  primo
dirigente di pari anzianita'. 
  Al  personale  delle  qualifiche  ad  esaurimento  richiamate   nel
precedente comma e' attribuito anche l'assegno personale pensionabile
previsto dall'articolo 11". 
  L'articolo 14 e' soppresso. 
  L'articolo 15 e' soppresso. 
  All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali
dei militari, sino al grado  di  tenente  colonnello  compreso,  sono
stabiliti come segue: 
    a)  quarto  livello  L.  3.320.000;  carabiniere,   appuntato   e
sergente; 
    b) quinto livello L. 3.660.000;  sergente  maggiore,  maresciallo
ordinario, maresciallo capo; 
    c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore,  maresciallo
maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente; 
    d) sesto livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore  aiutante
o scelto con 5 o piu' anni di anzianita' di qualifica; 
    e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano; 
    f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello". 
  All'articolo 17, secondo comma, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "b) per il personale militare che alla data del 1 febbraio 1981  si
trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di
appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo  prestato
nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a).  Si
riporta  detto  stipendio  nel   livello   di   inquadramento   dello
interessato  attribuendo  la  classe  o  lo   scatto   immediatamente
superiore e ai fini dell'ulteriore progressione  economica  si  tiene
conto dell'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio  non
utilizzata nel livello di provenienza e  del  servizio  prestato  nel
livello di inquadramento. La residua frazione di anzianita' inferiore
al biennio viene valutata ai fini del conferimento  della  successiva
classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra  indicati  criteri
si determina  lo  stipendio  del  personale  militare  inquadrato  in
livelli retributivi superiori a quello iniziale". 
  All'articolo 19, le parole: "i  gradi  di  sergente  e  di  tenente
colonnello", sono sostituite dalle seguenti:"i gradi di  appuntato  e
di sergente" ed e' soppressa la parola: "VIII-bis". 
  L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  "Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al  31  dicembre  1981,  le
misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione previste per  gli
ufficiali   generali   e   per   i   colonnelli,   quali    risultano
dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre  1973,  n.
804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del  23
per cento. 
  Con la stessa decorrenza di cui al primo comma,  la  indennita'  di
funzione  prevista  dalle  note  in  calce  alla  tabella   riportata
nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,  e'  conglobata
nello stipendio. 
  Le nuove misure  degli  stipendi  derivanti  dall'applicazione  del
presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in
godimento  e  di  quelli  successivi  e  non  hanno   effetto   sulle
indennita', assegni o compensi ad essi commisurati  o  rapportati,  a
qualsiasi titolo previsti per i dirigenti". 
  Dopo l'articolo 24, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 24-bis. - Con effetto dalle decorrenze previste dal  presente
decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno  1981,
n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio
o paga o retribuzione di  importo  inferiore  a  quello  che  sarebbe
spettato se alle date medesime si fosse  trovato  nella  qualifica  o
grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le
classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari  per  assicurare
uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore  a
questi ultimi". 
  All'articolo 26, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse
modalita' al  personale  contemplato  negli  articoli  10  e  21  del
presente  decreto  nonche'  al  personale  docente   dell'universita'
cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per
le categorie cui esso appartiene". 
  Dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 28-bis. - Fino alla data di entrata in vigore  del  contratto
con cui sara' determinato il trattamento economico  e  giuridico,  ai
fini  della  corresponsione  dei  miglioramenti  economici   connessi
all'applicazione della legge 11 luglio  1980,  n.  312,  nonche'  del
presente decreto e del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
giugno  1981,  n.  310,  il   personale   dell'Aeronautica   militare
trasferito nei ruoli transitori del commissariato per l'assistenza al
volo  per  effetto  del  decreto-legge  24  ottobre  1979,  n.   511,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979,
n. 635, e' equiparato al personale non smilitarizzato. 
  La misura dell'indennita' prevista dall'articolo 4,  ultimo  comma,
del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata  a
L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con  cui
sara' determinato il trattamento economico e giuridico. 
  L'indennita'  sara'  riassorbita  nei  tempi  e  con  le  modalita'
stabilite nei futuri contratti". 
  "Art. 28-ter. - Fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge
prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio  1980,
n.  312,  le  amministrazioni  dello  Stato,  ai  cui  dipendenti  si
applicano  le  disposizioni  dettate   dalla   stessa   legge,   sono
autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo  7
della medesima legge 11 luglio  1980,  n.  312,  a  bandire  pubblici
concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali  dei
diversi ruoli e carriere degli  impiegati  e  degli  operai  previsti
dall'ordinamento preesistente alla data di entrata  in  vigore  della
citata legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento  alle
dotazioni  organiche  previste  per  i  diversi  ruoli   e   carriere
dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente  a  tali  fini,  gli
inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11  luglio  1980,  n.
312, si considerano come non effettuati. 
  Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente  prima  della
data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
  Sono fatte salve le riserve di cui  all'articolo  26-quinquies  del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33,  nonche'  quelle
contemplate da altre leggi speciali. 
  Il personale assunto in applicazione del  presente  articolo  viene
inquadrato secondo le disposizioni dettate  dall'articolo  11,  primo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                              SPADOLINI - ANDREATTA - 
                                                             LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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