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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della
Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali
relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti
economici al personale civile e militare escluso dalla
contrattazione, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, primo comma, le parole: "Il personale contemplato
nell'articolo 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11 luglio
1980, n. 312, gia' appartenente alle carriere direttive, di concetto
ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto rivesta la qualifica iniziale delle
suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio
qualificato, puo' partecipare a domanda ad appositi corsi di
riqualificazione, con esame finale, per profili professionali del
livello immediatamente superiore", sono sostituite dalle seguenti:
"Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della
legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna
carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli
operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di
riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di
qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei
quali vi sia disponibilita' di posti".
All'articolo 6, primo comma, le parole: "di cui al precedente
articolo 3" sono sostituite dalle seguenti:"di cui al precedente
articolo 5".
All'articolo 7, quarto comma, le parole: "di cui al precedente
articolo 4, comma primo" sono sostitute dalle seguenti: "di cui al
precedente articolo 6, secondo comma".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le
misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
nonche' dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o
rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione
degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono
aumentate del 23 per cento.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennita' di
funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata
nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e' conglobata nello stipendio.
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in
godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle
indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a
qualsiasi titolo previsti per i dirigenti".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai
destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che
godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi,
e' attribuito, per ogni mensilita', compresa la tredicesima, a titolo
di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed
economico della categoria, un assegno personale pensionabile non
rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento
dello stipendio e dell'indennita' di funzione mensili lordi spettanti
al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto
assegno e' considerato a tutti gli effetti alla stregua dello
stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e
del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario".
Dopo l'articolo 11, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 11-bis. - Il trattamento economico previsto dagli articoli 10
e 11 compete anche ai segretari generali di cui alla tabella D
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,
n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori generali di cui
all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni".
"Art. 11-ter. - L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti
dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino
al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad
applicarsi la preesistente normativa che disciplina la progressione
economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando
l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere
dal 1 agosto 1980.
Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
che decorrono dal 1 novembre 1980, per il periodo intercorrente tra
la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi
cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore
ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva
del trattamento economico corrispondente alla classe finale di
stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la
conservazione del diritto all'equiparazione economica alla
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in
applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e
retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.
L'assegno ad personam pensionabile e riassorbibile previsto
dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' determinato e fissato, in
quanto alla misura, alla data del 1 novembre 1981. Dopo tale data
l'assegno e' ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla
concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti
economici e di carriera.
Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di
previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei
professori universitari, che alla data del collocamento a riposo
godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile
e la base contributiva sono determinate con le modalita' e i criteri
indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni
ed integrazioni.
Il personale di cui al precedente comma puo' optare, se piu'
favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza
previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno ad personam non e'
computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di
quella contributiva.
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del
precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla
classe di stipendio attribuita ai professori universitari
appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i
rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.
L'assegno e le indennita' previste, rispettivamente, dagli articoli
36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza
prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti
dalla applicazione del precedente comma".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo
stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per
cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo
dirigente di pari anzianita'.
Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel
precedente comma e' attribuito anche l'assegno personale pensionabile
previsto dall'articolo 11".
L'articolo 14 e' soppresso.
L'articolo 15 e' soppresso.
All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali
dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono
stabiliti come segue:
a) quarto livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e
sergente;
b) quinto livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo
ordinario, maresciallo capo;
c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo
maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;
d) sesto livello-bis L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante
o scelto con 5 o piu' anni di anzianita' di qualifica;
e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano;
f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello".
All'articolo 17, secondo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) per il personale militare che alla data del 1 febbraio 1981 si
trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di
appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato
nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si
riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dello
interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente
superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene
conto dell'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio non
utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel
livello di inquadramento. La residua frazione di anzianita' inferiore
al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva
classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri
si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in
livelli retributivi superiori a quello iniziale".
All'articolo 19, le parole: "i gradi di sergente e di tenente
colonnello", sono sostituite dalle seguenti:"i gradi di appuntato e
di sergente" ed e' soppressa la parola: "VIII-bis".
L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le
misure degli stipendi e dell'indennita' di funzione previste per gli
ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano
dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23
per cento.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennita' di
funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata
nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' conglobata
nello stipendio.
Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del
presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in
godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle
indennita', assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a
qualsiasi titolo previsti per i dirigenti".
Dopo l'articolo 24, e' aggiunto il seguente:
"Art. 24-bis. - Con effetto dalle decorrenze previste dal presente
decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981,
n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio
o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe
spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o
grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le
classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare
uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a
questi ultimi".
All'articolo 26, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse
modalita' al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del
presente decreto nonche' al personale docente dell'universita'
cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per
le categorie cui esso appartiene".
Dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 28-bis. - Fino alla data di entrata in vigore del contratto
con cui sara' determinato il trattamento economico e giuridico, ai
fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi
all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' del
presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9
giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare
trasferito nei ruoli transitori del commissariato per l'assistenza al
volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979,
n. 635, e' equiparato al personale non smilitarizzato.
La misura dell'indennita' prevista dall'articolo 4, ultimo comma,
del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a
L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui
sara' determinato il trattamento economico e giuridico.
L'indennita' sara' riassorbita nei tempi e con le modalita'
stabilite nei futuri contratti".
"Art. 28-ter. - Fino alla data di entrata in vigore della legge
prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si
applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono
autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7
della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici
concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei
diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti
dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della
citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle
dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere
dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli
inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n.
312, si considerano come non effettuati.
Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-quinquies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche' quelle
contemplate da altre leggi speciali.
Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene
inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA