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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Proroga della vigente convenzione
E' autorizzata, in conformita' alle esigenze del sistema
informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle
pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la
proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60,
intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo
svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali
conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle
finanze.
La convenzione di proroga e' stipulata ed approvata con le stesse
modalita' della convenzione originaria.
Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto
comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute
negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19
luglio 1977, n. 412.
La commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n.
60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle
disposizioni del presente articolo.