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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono
attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata
alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o
raffermati, nonche' agli allievi delle Accademie militari, agli
allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di
pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi
guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere
risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.
Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano dal
primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.