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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di
peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
Si intende per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da
vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto.
Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica
europea.