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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio
1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione per il concorso concernente il reclutamento del
maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:
a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un
Conservatorio di Stato, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di
finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale
maestro direttore di banda militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a
capitano, segretario senza voto.
Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei
sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono
composte da:
1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro
diplomato in strumentazione per banda, membro;
3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di
finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale
maestro direttore di banda militare, membro;
4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore
a capitano, segretario senza voto".