Legge Ordinaria n. 450 del 05/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1981 n. 219)
Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  e  il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio
1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti:
  "La  commissione  per  il  concorso concernente il reclutamento del
maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:
    a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
    b)   un   insegnante   di   armonia   e  contrappunto  presso  un
Conservatorio di Stato, membro;
    c)  l'ufficiale  maestro  direttore  della banda della Guardia di
finanza,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o impedimento, un ufficiale
maestro direttore di banda militare, membro;
    d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a
capitano, segretario senza voto.
  Le  commissioni  per  i  concorsi  concernenti  il reclutamento dei
sottufficiali,  degli  appuntati  e  dei  finanzieri  musicanti  sono
composte da:
      1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
      2)  un  professore  di  Conservatorio  di  Stato  o  un maestro
diplomato in strumentazione per banda, membro;
      3)  l'ufficiale  maestro direttore della banda della Guardia di
finanza,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o impedimento, un ufficiale
maestro direttore di banda militare, membro;
      4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore
a capitano, segretario senza voto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)