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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10
del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1
agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse dal 1
giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del
prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e
relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - BARTOLOMEI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA