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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammessi alla prova orale del primo concorso a posti di
direttore didattico che sara' indetto dopo la data di entrata in
vigore della presente legge i candidati che, in concorsi a posti di
direttore didattico banditi anteriormente all'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
abbiano riportato nella prova scritta di legislazione scolastica una
votazione non inferiore a quella corrispondente a sette decimi, e
nella prova di cultura generale una votazione non inferiore a quella
corrispondente a sei decimi.
Nei limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i
candidati al concorso a 1.025 posti di direttore didattico bandito
con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, che in precedenti concorsi
a posti di direttore didattico abbiano riportato nella prova scritta
di legislazione scolastica una votazione non inferiore a quella
corrispondente a sette decimi, e nella prova di cultura generale una
votazione non inferiore a quella corrispondente a sei decimi, e che,
ammessi con riserva alla prova orale del predetto concorso, l'abbiano
superata.