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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle
d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n.
616.
Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative
statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a
quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto
delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione
Valle d'Aosta;
2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il
disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196,
integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta e'
data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni
amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attivita'
amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e
di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.